[A] Si ha lottizzazione abusiva quando sono realizzate opere di intensificazione dell’edificato sul territorio al di fuori della pianificazione idonea a regolarne il carico urbanistico, in mancanza dell’autorizzazione specifica alla lottizzazione. [B] L’art. 30, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non può avere alcun effetto sanante per la costruzione degli edifici realizzati al di fuori di un piano di lottizzazione
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